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REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI TRIESTE 

 

Art.1 - Costituzione e scopi
Art.2 - Competenze
Art.3 - Patrimonio
Art.4 - Ammissione e quota
Art.5 - Diritti dei Soci
Art.6 - Recesso ed esclusione
Art.7 - Organi della Sezione
Art.8 - Composizione
Art.9 - Assemblea ordinaria
Art.10 Assemblea straordinaria
Art.13 Composizione del Consiglio Direttivo
Art.16 Poteri del Consiglio Direttivo
Art.25 Gratuità delle cariche sociali
Art.36 Efficacia obbligatoria
Art.37 Sanzioni disciplinari
Art.38 Scioglimento della Sezione
Art.39 Disposizioni finali

 

Art.1 COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. di Trieste, costituita nel 1946 in base agli attuali art. 50 e 52 dello Statuto Sociale approvato con DPR 24 novembre 1977, n°1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell’Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all' art. 3 dello Statuto Sociale.

La Sezione di Trieste è apolitica e aconfessionale.

 

Art.2 COMPETENZE

 Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia, ha competenza territoriale e provinciale, esclusi i Comuni dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

 

Art.3 PATRIMONIO

 Il patrimonio della Sezione è costituito:

 

Art.4 AMMISSIONE E QUOTA

 Per ottenere l’ammissione a Socio, devono essere esperite le formalità di cui all’art.9 e 10 dello Statuto A.R.I. Non verranno prese in considerazione le richieste di adesione con licenza provvisoria, le domande di adesione rimarranno esposte all’albo di Sezione per un periodo di trenta giorni dalla loro presentazione, se nel contesto di tempo non vi saranno reclami e/o opposizioni il C.D. provvederà ad inoltrare la domanda alla Sede Centrale. Il candidato, dopo la presentazione della domanda, dovrà presenziare all’Assemblea mensile di Sezione, alla quale sarà invitato dal Consiglio Direttivo. Non osservando tale norma, la domanda rimarrà congelata. Non saranno prese in considerazione richieste di aspiranti Soci facenti parte di altre Associazioni similari Italiane. Il socio che versasse la quota sociale direttamente alla Sede Centrale, per esercitare i suoi diritti, dovrà esibire la comprova dell’avvenuto pagamento.

 

Art.5 DIRITTI DEI SOCI

 I Soci della Sezione A.R.I. di Trieste, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a:

 

Art.6 RECESSO ED ESCLUSIONE

 Il recesso e l’ esclusione del Socio, avvengono ai sensi dell’ art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l’ esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

 

Art.7 ORGANI DELLA SEZIONE

 Sono organi della Sezione:

 

Art.8 COMPOSIZIONE

 Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art. 5.

 

Art.9 ASSEMBLEA ORDINARIA

 Le Assemblee Ordinarie mensili, per essere valide, dovranno essere presiedute dal 50% più uno dei Soci in prima convocazione alle ore 19.45, in seconda convocazione alle ore 20.45 con un numero minimo di Soci pari al 15% dei Soci effettivi aventi diritto di voto, ed almeno tre quinti del Consiglio Direttivo. Qualora dovessero mancare tali requisiti, l’ Assemblea avrà carattere informativo. Le Assemblee sono convocate ogni primo venerdì non festivo di ogni mese, qualora questo dovesse coincidere con una festività, l’ Assemblea verrà automaticamente rinviata al venerdì successivo non festivo.

 

Art.10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 L’ Assemblea Straordinaria potrà essere indetta tutte le volte che il C.D. lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta allo stesso C.D. da almeno il 30% dei Soci Ordinari Effettivi con convocazione a mezzo lettera semplice. In ognuno dei due casi l’ avviso dovrà essere di almeno 15 giorni.

 

Art 11 OMISSIS 

Art.12 OMISSIS 

 

Art.13 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri più due Sindaci, eletti per referendum segreto, personale e diretto fra Soci Effettivi in regola con il versamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti Sociali. Il Consiglio Direttivo così eletto a sua volta elegge fra i suoi componenti:

I componenti del C.D. durano in carica due anni e possono essere rieletti. Detto periodo deve coincidere con le cariche Sociali in seno al Comitato Regionale. Le modalità in caso di vacanza di uno o più componenti, vanno ricercate sul Regolamento di Attuazione dello Statuto A.R.I. Nazionale attualmente in vigore.

 

Art.14 OMISSIS

Art.15 OMISSIS

 

Art.16 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per Legge o per Statuto A.R.I. Nazionale non siano di esclusiva competenza dell’ Assemblea dei Soci. In particolare il C.D. , sentito il parere dell’ Assemblea, dà mandato, sull’ ammissione degli aspiranti Soci. Ai Sindaci è demandato il controllo contabile amministrativo della Sezione, questi in particolar modo cureranno la organizzazione dei referendum e lo scrutinio dei voti. I Sindaci non possono ricoprire alcuna carica nell’ ambito della Sezione. Per i compiti demandati al C.D. ed al C.S. si rispettano le specifiche norme dello Statuto A.R.I. Nazionale.

 

Art.17 OMISSIS

Art.18 OMISSIS 

Art.19 OMISSIS

Art.20 OMISSIS

Art.21 OMISSIS

Art.22 OMISSIS

Art.23 OMISSIS 

Art.24 OMISSIS

 

Art.25 GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno il diritto al solo rimborso delle spese vive, incontrate per l'esecuzione di eventuali incarichi, debitamente autorizzati dal C.D. Per particolari incarichi demandati al rappresentante di Sezione, l’ importo rimborsabile potrà essere stabilito all’ atto del conferimento dell’ incarico.

Art.26 OMISSIS

Art.27 OMISSIS

Art.28 OMISSIS

Art.29 OMISSIS

Art.30 OMISSIS

Art.31 OMISSIS 

Art.32 OMISSIS

 Art.33 OMISSIS

 Art.34 OMISSIS

 Art.35 OMISSIS

 

Art.36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente regolamento annulla ogni altro eventuale, obbliga tutti i Soci dalla data della loro iscrizione, peri nuovi iscritti, e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento allo Statuto A.R.I. Nazionale vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale.

 

Art.37 SANZIONI DISCIPLINARI

 I Soci che si rendano imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l’ A.R.I. Nazionale vengono deferiti con delibera del C.D., al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l’ esclusione del Socio dall’ A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L’ eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti Sociali.

 

Art.38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

 In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra rimanenza – esauriti i debiti e recuperati i crediti, saranno devoluti al Comitato Regionale F.V.G.. In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dei beni della Sezione fra i soci.

 

Art.39 DISPOSIZIONI FINALI

 Il presente Regolamento, congiuntamente all’ A.R.I. Radio Club e all’ A.R.I. Radiocomunicazioni di Emergenza è adeguato allo Statuto Nazionale e relativo Regolamento di Attuazione. Le norme del presente Regolamento interno, entrano in vigore il giorno successivo a quello dell’ Assemblea che lo approva. Il Regolamento può essere modificato per referendum tra i Soci Effettivi ed in regola con il pagamento delle quote, con maggioranza assoluta.

 

Approvato per referendum nell’ Assemblea dei Soci del 6 dicembre 1996, presso la sede Sociale.

 


 Il presente Regolamento Interno della Sezione A.R.I. di Trieste, redatto in ottemperanza alle disposizioni della Sede Centrale A.R.I. di Milano per l’ uniformità dello stesso, consta di n° 39 articoli in corso di approvazione dal Comitato Regionale F.V.G.

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