CONFERENZA AMMINISTRATIVA MONDIALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI

GINEVRA 6 DICEMBRE 1979

RISOLUZIONE NR.640

Resa esecutiva con D.P.R. 27 luglio 1981 n.740

 

La Conferenza Amministrativa Mondiale delle Radiocomunicazioni, Ginevra 1979

considerato:

  1. che in caso di catastrofi naturali i normali sistemi di comunicazione sono spesso sovraccarichi, danneggiati o completamente distrutti;
  2. che il rapido ripristino delle comunicazioni è essenziale, al fine di facilitare le operazioni di soccorso;
  3. che le bande d'amatore non sono vincolate a particolari piani internazionali od a procedure di notificazioni e sono inoltre assai adatte per l'uso a breve termine in casi di emergenza;
  4. che le comunicazioni internazionali di emergenza potrebbero essere facilitate dall'uso temporaneo di certe bande di frequenza attribuite al servizio d'amatore;
  5. che in simili circostanze le stazioni del servizio d'amatore, a motivo della loro diffusione su scala mondiale della già dimostrata capacità in analoghi casi, possono svolgere opera di soccorso facendo fronte alla necessità di mantenere le essenziali comunicazioni;
  6. l'esistenza di reti di emergenza nazionali e regionali usanti delle frequenze all'interno delle bande attribuite al servizio d'amatore;
  7. che in caso di catastrofi naturali, le comunicazioni dirette fra le stazioni d'amatore ed altre stazioni possono attivare comunicazioni essenziali da mantenere sino al ripristino della normalità;

riconosciuto:

che i diritti e le responsabilità delle comunicazioni in caso di calamità coinvolgono anche le singole amministrazioni;

stabilito:

  1. che le bande attribuite al servizio d'amatore, (omissis) possono essere usate dalle amministrazioni per far fronte alle necessità di comunicazioni internazionali di emergenza;
  2. che l'uso di dette bande per tali scopi deve essere limitato a comunicazioni relative ad operazioni di soccorso in caso di catastrofi naturali;
  3. che l'uso delle citate bande attribuite al servizio d'amatore da parte di stazioni non d'amatore per comunicazioni di emergenza deve essere limitato alla sola durata dell'emergenza ed alla specifica area geografica definita dalle competenti autorità del paese colpito;
  4. che le comunicazioni di emergenza devono essere poste in atto all'interno dell'area colpita e nell'ambito della stessa e che sia istituito un quartiere generale dell'organizzazione al fine di provvedere alle operazioni di soccorso;
  5. che tali comunicazioni devono essere svolte solo con il consenso dell'amministrazione del paese colpito da catastrofe;
  6. che le comunicazioni di soccorso effettuate dall'esterno del paese colpito da catastrofe non devono sostituire la rete nazionale od internazionale di emergenza;
  7. che è desiderabile una stretta collaborazione fra le stazioni d'amatore e quelle di altri servizi che potrebbero ricorrere all'uso delle frequenze d'amatore per le comunicazioni di emergenza;
  8. che tali comunicazioni internazionali di soccorso devono evitare, per quanto possibile, interferenze alla rete del servizio d'amatore;

invita le amministrazioni:

a provvedere per le necessità di comunicazioni internazionali di emergenza;

a provvedere per le necessità di comunicazioni di emergenza nell'ambito delle proprie regolamentazioni nazionali.


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