NORMATIVA

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In queste pagine saranno riportate le norme che disciplinano le radiocomunicazioni alternative di emergenza con particolare riguardo alle differenze sostanziali esistenti tra i radioamatori che fanno parte dell'ARI e gli altri. Non tutti i radioamatori sono infatti autorizzati a svolgere traffico di protezione civile per conto terzi se non espressamente autorizzati, rimanendo sempre valida la norma generale dettata dall'articolo 330 del codice postale che stabilisce rigidamente i contenuti dei dialoghi scambiati via radio. Inoltre l'esistenza stessa di un'organizzazione diffusa a livello nazionale con svariate centinaia di operatori radio addestrati ad operare in situazioni di emergenza mal si coniuga con il desiderio irrefrenabile che hanno certi radioamatori non iscritti all'ARI di voler a tutti i costi prestare la loro opera nell'azione di soccorso. Non è più il momento di ignorare che viste le attuali norme legislative sul volontariato di protezione civile, vista la presenza costante dal 1983 dell'ARI nella rete nazionale alternativa di emergenza, e visto il costante e preoccupante aumento di associazioni e gruppi di volontariato che sostituendosi ai CB si iscrivono nelle liste del Dipartimento con lo scopo di svolgere servizi radio tramite radioamatori esterni alle reti radio previste nei piani provinciali di protezione civile, ci si trova ormai nella condizione di dover operare esclusivamente con i propri operatori radio, risultando del tutto superata la vecchia concezione che tanto "siamo tutti radioamatori". Anche i volontari della Croce Rossa sono soccorritori come quelli delle Misericordie o delle Pubbliche Assistenze, ma non per questo operano insieme. Sono infatti diversi gli addestramenti e le modalità di intervento. Perché allora tra radioamatori ci si stupisce di questo modo di operare? Che senso ha fare continue esercitazioni se poi intervengono radioamatori che nulla hanno a che fare con la protezione civile? Che senso ha assicurare gli operatori che intervengono (come da disposizioni del Dipartimento P.C.) purché ovviamente iscritti all'ARI, se poi ci si trova a lavorare con radioamatori non iscritti? Non è tecnicamente possibile, visto che il responsabile ARI di un C.O.M.non può essere certo responsabile di quello che fanno radioamatori esterni all'ARI, sconosciuti, senza nessun addestramento specifico, ma che se operano alle dipendenze della rete ARI potrebbero poi avanzare pretese di risarcimento danni a chi li ha incautamente impiegati. L'assicurazione per le attività in emergenza garantisce esclusivamente i soci ARI, e mi sembra improponibile gestire uomini e mezzi di altre associazioni. Visto che il volontariato non organizzato, cioè il singolo che si presenta al di fuori di qualsiasi organizzazione, è ormai bandito da ogni attività di protezione civile, in quanto fonte solo di problemi, resta da pianificare il lavoro svolto dalle associazioni o gruppi di radioamatori che non siano dell'ARI. Tralasciando il problema dell'iscrizione o meno alle liste del Dipartimento, cosa che avviene quasi d'ufficio (serve solo il nulla-osta della prefettura territorialmente competente), si verificano spesso delle forzature dovute al confondere detta iscrizione con un'autorizzazione all'utilizzo di apparati radioamatoriali per scopi diversi dal consentito. L'iscrizione al Dipartimento permette solo il riconoscimento dell'associazione o gruppo di volontariato come entità utilizzabile per compiti di protezione civile, e permette di usufruire dei benefici previsti sia in emergenza che in caso di simulazione. Con l'esclusione dell'ARI, che vedremo dalla lettura dei documenti presenti in queste pagine è l'unica autorizzata ad operare dalle prefetture, tutte le altre realtà utilizzanti radioamatori sono formate da piccoli gruppi operanti in ambito locale che effettuano comunicazioni radio analoghe a quelle svolte dai CB, generalmente a supporto di attività di tipo diverso (pattugliamento, antincendio, vigilanza traffico). Nel ribadire che sta alle singole Sezioni organizzare gli eventuali servizi radio alternativi di emergenza secondo quelle che sono le linee guida previste dai piani provinciali di protezione civile, non si deve dimenticare che tutta la normativa radioamatoriale in vigore (dalle norme ITU al codice postale) prevede l'utilizzo dei nostri apparati solo per disastri e solo in caso di interruzione dei normali sistemi di telecomunicazione. Mal si addice l'utilizzo delle nostre frequenze per gruppi di volontari di P.C. che pattugliano il territorio e si tengono in contatto tra loro o con la loro base: Si tratta tipicamente di un "traffico per conto terzi" vietato ai radioamatori! Ben diversa la situazione se i "pattugliatori" fanno capo al COM oppure al CCS (Centro Coordinamento Soccorsi) della prefettura. In quest'ultimo caso, e limitatamente alle emergenze dichiarate tali dal prefetto, in virtù delle autorizzazioni concesse sono possibili comunicazioni radio diverse da quanto previsto dall'articolo 330 del codice postale, limitatamente alle maglie radio che il Ministero delle Comunicazioni ed il Ministero dell'Interno hanno regolamentato. I documenti presenti in queste pagine indicano chiaramente che solo con l'ARI ci sono accordi e circolari che disciplinano la materia, nulla essendo previsto per altre associazioni o gruppi. Qualsiasi impiego di stazioni di radioamatore per compiti di soccorso avviene altrimenti solo su richiesta dell'Autorità postale e non su iniziativa del singolo radioamatore. Ma di queste norme, in nome dell'emergenza, molti fanno finta di non conoscerne l'esistenza, ed assistiamo al proliferare di gruppi che invece di operare sui 27 Mhz o meglio sui 43 Mhz, grazie alla presenza di qualche radioamatore finiscono per operare sulle frequenze radioamatoriali, disturbando le comunicazioni svolte dai COM e dai CCS. In quest'anarchia dell'etere, essendo difficile se non impossibile il controllo da parte dell'Autorità postale, piuttosto restia ad intervenire in questi casi, la soluzione più semplice da adottare è proprio quella di "fare quadrato". Impiegare cioè solo gli operatori ARI, conformemente a quanto previsto, e coprire tutte le richieste di servizi radio. L'eventuale presenza di disturbi causati da trasmissioni di tipo diverso, va segnalata alla polizia postale direttamente dal responsabile del CCS della prefettura. Non va mai dimenticato che poiché l'ARI Radiocomunicazioni Emergenza è diffusa a livello nazionale, gli operatori disponibili non sono quelli della propria sezione, ma potenzialmente tutti gli iscritti ARI R.E. d'Italia.