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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 settembre 1994 n. 613
Regolamento recate norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato
nelle attività di protezione civile. (G.U. n.259 del 5 novembre 1994 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA visto l'art. 87 della Costituzione;
visti gli articoli 4 comma 3 e 18 della legge 24 febbraio 1992 n.
225; vista la legge 11 agosto 1991 n. 266; visto l'art. 11
del decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio
1984 n. 363; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990
n. 112 recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della
protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989
n.1675/FPC pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989 concernente
l'attuazione del citato art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984 n. 159 convertito con
midficazioni dalla legge 24 lugl 363, in materia di volontariato di protezione civile;
considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art.18 comma 3 della
citata legge 24 febbraio 1992 n. 225; visto l'art. 17 comma 1
della legge 23 agosto 1988 n.400; Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati
dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537 in materia di contenimento di spesa e riordino degli
organi collegiali; uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali
del 25 febbraio 1993 e del 24 fiugno 1993; vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1994 ; sulla proposta del Consiglio dei
Ministri;
EMANA il seguente regolamento :
- Art. 1 Iscrizione delle associazioni di volontariato di volontariato
nell'elenco del Dipartimento della protezione civile
-
- Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate
associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite
liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non
abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri
eventi similari, nonchè di formazione nella suddetta materia.
- .Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e
periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1,
a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle
associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali
delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art.6 della legge 11 agosto 1991 n.
266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito sentito il
Prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti
di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni, accertando l'assenza
di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti
alle associazioni.
- .Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere
l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 . La richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al
successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
- .Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono
presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.
- .Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni
richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione , la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di
una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale contenente le modalità
procedurali cui debbono attenersi leassociazioni di volontariato nella presentazione delle
domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2 comma 6 del presente
regolamento.
Inizio Documento
- Art. 2 Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.
-
- Il Dipartimento della protezione civile può concedere, ai sensi di
quanto previsto dall'art.18, lettera a), della legge 24 febbraio n.225 contributi
finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione
tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art.1
- enziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello
di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'associazione
dispone.
- Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento
delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di
formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia
dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono espletarsi nel
rispetto delle linee indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal
Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati
conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.
- La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo,
nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui
all'art.1 comma, può essere disposta in misuranon superiore al 50 per cento del
fabbisogno risultante da documentata richiesta.
- Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo
si tiene conto dell'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da
parte di altre ammnistrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A
tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6.
L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo
della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardao al medesimo progetto
di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica.
- La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del
presente articolo è formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda
compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art.1
comma , ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, corredata della documentazione prevista nei successivi atricoli 3 e 4,
nonchè nella medesima circolare..
Inizio Documento
- Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di
contributi per il potenziamento delle attrezzature.
-
- - Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle
attrezzature le associaiozni, aventi titolo a norma dell'art.2, devono presentare la
domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista all'atricolo 1 comma 5
del presente regolamento, accompagnata da una relazione tecnico-esplicativacirca le
attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili modalità operative di
impiego. Qualora il Dipartimento della protezione civile ritenga che la documentazione sia
carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda.
- - Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria
l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale
territorialmente competente in merito alla congruità del preventivodi spesa relativo alla
dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della regione o
provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno coordinamento con i programmi di
finanziamento previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda
presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art.2 comma 6,del presente
regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta
giorni dalla rihiesta.
- Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di
contributi per il miglioramento della preparazione tecnica.
-
- - Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento della
preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma dell'art.2 debbono presentare
la domandain conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art.1, comma 5,
del presente regolamento corredata di :
- a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle
attività di addestramento od altra attività tendente al conseguimento di una maggiore
effeicienza od efficacia delle attività dell'associaione richiedente;
- b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire
in relazione alla possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del
territorio.
- - Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la
documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda.
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- - Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria
l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni
competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti al miglioramento della
preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione previsti in
sede locale viene acquisito il parere delle regioni o delle pgioni o delle provincie
autonome interessate. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata
dall'associazione interessata ai sensi dell'art.2 comma 6, del presente regolamento e
vanno richiesti dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla
richiesta.
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Inizio Documento
- Art. 5 Criteri di concessione dei contributi
-
- - Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1 del
presente regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, detremina
annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le
quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al
miglioramento della preparazione tecnica.
- - I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano
:
- a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associaione
richiedente opera;
- b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione civile
nella zona, anche in considerazione del rapporto costi-benefici dell'interevento per il
quale viene richiesto il contributo.
- c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi conessi dal
Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
- - Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo
il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria,
delibera sulle richieste di contributo presentate, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
-
- - Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione
espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei
finanziamenti sulla base dei parametri indicati nel comma 2 . Il piano di ripartizione
viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei
quandici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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- - Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei
finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del
provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo
stesso.
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- Art. 6 Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo
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- - Il provvediemento di concessione del contributo previsto dall'art.5,
comma 1, è emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo
articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art.5.
- - Il provvediemento di cui al comma 1 prevede inoltre :
- a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista
utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita
autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile per un periodo di tre
anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo
sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei
beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare con
provvedimento del Presidente del Coinsiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in
cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrtutturazione o
di successivo improcastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal Dipartimento
della protezione civile ;
- b) l'obbligo nel caso di beni mobili registrati, di intestazione
all'associazione nella persona del presidente pro-tempore ;
- c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;
- d) le modalità di erogazione del contributo medesimo
- e) l'obbligo di realizzare l'iniaziativa entro un termine stabilito
prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.
Inizio Documento
- Art. 7 Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa
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- - Il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti
volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformità alla
documentazione prodotta all'atto della domanda, nonchè il rispetto dell'obbligo di cui
all'art.6, comma 2, lettera a) .
- - Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della
protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento
medesimo.
- - Eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel provvedimento di
concessione del contributo determinano :
a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile, del contributo
finanziario accordato;
b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo
già erogato,maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
- - Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente
del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da
comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione
dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali
richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
- - Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal
Dipartimento della protezione civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del
presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al
miglioramento della preparazione tecnica, disponendo nei casi di accertata violazione e
secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.
- Art. 8 Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività
di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità .
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- - Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 14 ed al comma 3 dell'art. 15 della
legge 24 febbraio 1992 n. 225 le associazioni di volontariato di protezione civile ,
ciscuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al Prefetto ed al
Sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione . i compiti della associazioni di
volontariato in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione
alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività
esplicate dall'associazione.
- - Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di
protezione civiledi cui al comma 1 le associazioni di volontariato di protezione civile
presentano al Prefetto ed al Sindaco, per l'ipotesi in cui il comune sis sia dotato di
strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utilie
elemento di valutazione.
- - Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla
attuazione dei piani protezione civile le associazioni di volontariato sono in particolare
tenute a comunicare :
- a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
- b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo
ed il grado di responsabilità rivestito all'interno del gruppo medesimo;
- c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle
risorse logistiche , di comunicazione e sanitarie, nonchè la reperibilità del
responsabile;
- d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
- e) l'ambito territoriale di operatività.
- - Le associazioni di volontariato partecipazno all'attuazione dei piani
di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalita previste nei medesimi piani.
-
Inizio Documento
- Art. 9 Modalità di intervento delle associazioni di volontariato
all'attività di previsione, prevenzione, e soccorso .
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- - Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art.1
del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicità richiesta
dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione, e soccorso sul
territorio.
- - Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo
al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assolutà impossibilità di avvisare le
competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo
restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento allee; di
protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
- Art. 10 Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di
volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica.
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- - Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite
nell'elenco di cui all'art.1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in
occasione di pubbliche calamità autorizzate dal Dipartimento della protezione civile o
dalla competente Prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di
bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di
lavoroè tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e
fino a novanta giorni nell'anno:
- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del
datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art.4
della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione.
- - Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione
teorico-pratica, autorizzate preventivamente da Dipartimento della protezione civile,
sulla base della segnalazione della competente Prefettura, i benefici di cui al comma 1 si
applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di
trenta giorni nell'anno.
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- - Ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari di cui al
precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli
emolumenti versati al lavoratore.
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- - Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed
esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del
Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle
Prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di
tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del
numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi
dell'art.11 nonchè di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono prevenire
almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione
civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione finoizzazione fino a due mesi
prima dello svolgimento delle perove medesime. La richiesta al datore di lavoro per
l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o
di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello
svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.
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- - Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o
dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al
Prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di
impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della
documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del Prefetto medesimo dovrà essere
inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della
protezione civile.
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- - Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai
propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 il datore di
lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite della
Prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica
professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le
giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonchè le
modalità di accreditamento del rimborso richiesto.
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- - Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè dell'art.11 si
applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente
articolo, svolte all'estero, purchè preventivamente autorizzate dal Dipartimento della
protezione civile.
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- - Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le
associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati
alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile.
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Inizio Documento
- Art. 11 Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese
sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico-pratica.
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- -Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle
associazioni di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art.1, comma 2, del
presente regolamentoimpiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure
autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese
entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività
preventivamente autorizzate relative a:
- a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla
base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione
delle fatturedi pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;
- b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi
utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
- c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività
predette.
- -L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b)
e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa
presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblicha sicurezza, certificazioni
pubbliche).
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Data a Roma addì 21 settembre 1994.
- SCALFARO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Inizio Documento
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